Codice Civile art. 2838


SOMMA PER CUI L'ISCRIZIONE E' ESEGUITA
1. Se la somma di danaro non è altrimenti determinata negli atti in base ai quali è eseguita l' iscrizione o in atto successivo, essa è determinata dal creditore nella nota per l' iscrizione.
2. Qualora tra la somma enunciata nell' atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l' iscrizione ha efficacia per la somma minore.

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