Codice Civile art. 2834


ISCRIZIONE DELL'IPOTECA LEGALE DELL'ALIENANTE E DEL CONDIVIDENTE
1. Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d' ufficio l' ipoteca legale che spetta all' alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell' articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi è stata rinunzia all' ipoteca da parte dell' alienante o del condividente.

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