Codice Civile art. 2783bis


CREDITI DERIVANTI DALL'APPLICAZIONE DEI PRELIEVI DI CUI AGLI ARTICOLI 49 E 50 DEL TRATTATO CHE ISTITUISCE LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO
1. I crediti derivanti dall' applicazione dei prelievi di cui agli articoli 49 e 50 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell' acciaio, nonché dalle relative maggiorazioni di mora, sono equiparati, ai fini dell' applicazione delle disposizioni del presente capo, ai crediti dello Stato per l' imposta sul valore aggiunto.

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