Codice Civile art. 2626


CAPO II Degli illeciti commessi dagli amministratori (INDEBITA RESTITUZIONE DEI CONFERIMENTI)
1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
(Articolo così modificato dal Dlgs 61/2002).

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Codice Civile art. 2626"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti