Codice Civile art. 2457-bis


(abrogato) PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO DELLE SOCIETA' PER AZIONI A RESPONSABILITA' LIMITATA E NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
[Gli amministratori e, se la società è in liquidazione, i liquidatori sono tenuti a richiedere la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle società per azioni e a responsabilità limitata o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana degli atti e fatti per i quali l' una o l' altra pubblicazione sia prescritta dal presente codice nel termine di un mese dall' iscrizione o dal deposito dell' atto nel registro delle imprese, salvo che sia previsto un termine diverso]
(articolo abrogato dall'art. 33 della l. 340/2000).

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