Codice Civile art. 2222


TITOLO III Del lavoro autonomo - CAPO I Disposizioni generali - (CONTRATTO D'OPERA)
1. Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un' opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV.

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