Codice Civile art. 2156


VENDITA DEI PRODOTTI
1. La vendita dei prodotti, che in conformità degli usi non si dividono in natura, è fatta dal concedente previo accordo col mezzadro e, in mancanza, sulla base del prezzo di mercato.
2. La divisione si effettua sul ricavato della vendita, dedotte le spese.

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