Codice Civile art. 1576


MANTENIMENTO DELLA COSA IN BUONO STATO LOCATIVO
1. Il locatore deve eseguire, durante la locazione, tutte le riparazioni necessarie eccettuate quelle di piccola manutenzione che sono a carico del conduttore.
2. Se si tratta di cose mobili, le spese di conservazione e di ordinaria manutenzione sono, salvo patto contrario, a carico del conduttore.

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