Vendita immobiliare. Annullamento del contratto per incapacità naturale del venditore. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 19630 dell'11 luglio 2023)

Ai fini dell'annullamento del contratto per incapacità naturale a differenza di quanto previsto per l'annullamento dell'atto unilaterale non rileva, di per sé, il pregiudizio che il contratto provochi o possa provocare all'incapace, poiché tale pregiudizio rappresenta solamente un indizio della malafede dell'altro contraente.
La diversità di disciplina contenuta nell'art. 428 cod.civ. sottende la differente rilevanza sociale degli atti unilaterali rispetto a quella dei contratti, poiché nei primi è preminente l'interesse dell'incapace a controllare le conseguenze degli atti compiuti, mentre nei secondi è prioritario l'interesse alla certezza del contratto e alla tutela dell'affidamento della controparte che, non essendo in malafede, abbia confidato nella sua validità.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ai fini dell'annullamento del contratto (consistente, nella specie, in una vendita immobiliare) a causa della situazione di incapacità naturale in cui si sia trovato uno dei contraenti, ciò che conta è la prova della mala fede dell'altra parte. L'elemento oggettivo costituito dal pregiudizio non rileva di per sè, ma come mero indice della situazione di approfittamento della parte che, conseguentemente, possa dirsi non essere stata in buona fede (cfr. Cass. civile 2012/1770). Il significato dell'espressione è quello tipico della buona fede soggettiva, intesa come ignoranza o inconsapevolezza della situazione di incapacità della controparte contrattuale.

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