Trust autodichiarato e controllo notarile. (Appello di Milano, 30 gennaio 2017)

Deve essere annullata la sanzione disciplinare inflitta al notaio per aver costituito il trust c.d. autodichiarato laddove c’è coincidenza soggettiva tra disponente beneficiario e trustee dovendosi ritenere che non può gravare sull’ufficiale rogante la valutazione di prevalenza dell’interesse del disponente su quello dei creditori, dovendosi osservare che l’atto rogato non risulta manifestamente in contrasto con la legge regolatrice, la Trusts Jersey Law 1984, e con la legge di ratifica della Convenzione dell’Aja né con norma imperative dell’ordinamento interno, secondo il quale il punto di equilibrio tra la tutela preventiva del credito e l’autonomia negoziale del debitore non è realizzato con l’azione di nullità ma con quella revocatoria ex art. 2901 c.c., soggetta a termini decadenziali e a rigorosi presupposti processuali.
Il giudizio di meritevolezza che si può pretendere dall’ufficiale rogante non può andare oltre il controllo di legittimità, tenendo esso ad accertare che l’interesse dichiarato non sia contrario a norme imperative, all’ordine pubblico, al buon costume, così come impone l’art. 28, n. 1, della Legge Notarile.

Commento

(di Daniele Minussi)
Premesso che nel trust autodichiarato v'è coincidenza soggettiva tra i vari centri di interesse della fattispecie, non è possibile istituire una equivalenza una siffatta situazione e una valutazione di contrarietà a norme imperative o di frode alla legge (con specifico riferimento alla norma di cui all'art. 2740 cod.civ.) in riferimento a presunte finalità di elusione della responsabilità patrimoniale che costituisce la garanzia generica per il ceto creditorio del disponente. Ancor più delicato si porrebbe un asserito giudizio di meritevolezza degli interessi che avessero a realizzarsi per il tramite della negoziazione conclusa a mezzo del ministero notarile (valutazione che, alla stregua dell'art. 1322 cod.civ., la legge prevede in riferimento alla diversa fattispecie di cui al vincolo di destinazione ex art. 2645 ter cod.civ.). Ad oltre un settantennio dall'emanazione del codice civile del 1942 senza che possa essere registrata l'esistenza di un orientamento giurisprudenziale sul tema, potrebbe forse una siffatta penetrante valutazione essere rimessa al notaio?

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