Tribunale di Palermo, decreto 6 aprile 2004. Ambito di applicazione dell'art. 2288 Cc.

L'art. 2288 c.c. trova applicazione esclusivamente nell'ipotesi in cui il socio sia stato dichiarato fallito come esercente un'impresa commerciale individuale o nella sua qualità di socio illimitatamente responsabile di un'altra società commerciale divenuta insolvente, poiché la ragione ispiratrice della norma risiede esclusivamente nell'esigenza di evitare che una società di persone venga coinvolta nel fallimento in proprio di un socio, quanto meno sotto il profilo che il curatore del fallimento subentrerebbe a costui, intromettendosi negli affari della società e, in tal modo, appesantendone e spersonalizzandone la gestione.

Commento

La corte di merito precisa la ratio del modo di disporre dell'art.2288 cod.civ.. Occorre osservare come, proprio in considerazione degli argomenti di cui alla pronunzia, sia stata negata l'esclusione nell'ipotesi in cui il fallimento del socio sia la conseguenza di quello della società (cfr. Cass. Civ. Sez. I, 1991/75).

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