Servitù coattiva di passaggio: il collegamento del fondo con la via pubblica esclude la situazione di interclusione totale ed assoluta. (Cass. Civ., Sez. VI-II, sent. n. 289 del 9 gennaio 2018)
Ai fini della costituzione di una servitù coattiva di passaggio, il concetto di interclusione totale va ricostruito con riferimento al collegamento esistente tra il fondo e la pubblica via, a prescindere dalle forme di passaggio e dalle dimensione dei veicoli. Eventuali esigenze abitative connesse ai valori della persona rilevano semmai nel bilanciamento di interessi che filtra nell'apprezzamento dei bisogni del fondo ai sensi dell'interpretazione evolutiva dell'art. 1052 c.c.