Scioglimento di fondo patrimoniale tra coniugi in difetto di autorizzazione giudiziale. Legittimazione ad agire ad esclusivo beneficio dei figli minori. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 30517 del 22 novembre 2019)

L'atto con il quale si procede, in difetto di autorizzazione del giudice, allo scioglimento del fondo patrimoniale costituito dai coniugi nell’interesse dei figli è annullabile, essendo posto in essere in esito alla mera espressione del consenso dei genitori, senza le cautele poste a protezione dei minori. Dal momento però che il divieto di scioglimento in parola è posto ad esclusivo vantaggio dei minori, ne discende che solo questi ultimi possono agire per far annullare l’atto di scioglimento e non già i terzi, sia pure quando rivestano la qualità di creditori che possono agire mediante azione revocatoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Un primo problema che pone la pronunzia in parola è quello dello scioglimento del fondo. Infatti esso può discendere sia da un atto inteso a produrre tale effetto recta via (per unanime consenso dei coniugi, cfr. Cass. Civ., Sez. I, 17811/2014, la quale ha statuito l'indispensabilità, in tale ipotesi della nomina di un curatore speciale che si munisca di preventiva autorizzazione da parte del Giudice tutelare quando vi siano figli minori o, addirittura, anche soltanto concepiti), sia in esito al perfezionamento di un atto dismissivo dei cespiti assoggettati al relativo vincolo. Dubbia è infatti la portata, in relazione all'art. 171 cod.civ. , dell'eventuale alienazione dell'unico bene costituente il fondo patrimoniale (cfr. Tribunale di Bologna, Sez.II, 347/05). Secondo un'opinione (cfr. Tribunale di Milano, 6 marzo 2013) non servirebbe alcuna autorizzazione giudiziale per sciogliere il fondo per mutuo consenso. Detta conclusione dovrebbe riguardare anche l'ipotesi di estromissione volontaria di uno o più cespiti dal fondo che dovesse comunque permanere. In qualunque caso la legittimazione ad agire per proporre l'azione di annullamento spetterebbe unicamente ai figli minori e non sarebbe nè rilevabile d'ufficio, nè azionabile da parte dei creditori mediante revocatoria. In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva escluso potesse formare oggetto di azione revocatoria, essendo già inefficace, il fondo patrimoniale sciolto dai genitori, nonostante vi fossero figli minori e mancasse l'autorizzazione del giudice tutelare

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