Revocazione del testamento per sopravvenienza di figli. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 28043 del 5 ottobre 2023)

Il testamento redatto dal “de cuius” che, al momento della sua predisposizione, già avesse figli, dei quali fosse nota l’esistenza, non è soggetto a revocazione per il caso di successiva sopravvenienza di un altro figlio, ex art. 687 cod.civ., attesa la natura eccezionale – e, dunque, non suscettibile di applicazione analogica o estensiva – di tale disposizione, che contempla la diversa ipotesi in cui il testamento sia stato predisposto da chi non aveva o ignorava di aver figli o discendenti.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'insussistenza dei presupposti ai fini della revocazione non contempla soltanto l'ipotesi in cui semplicemente l'ereditando conoscesse di avere già figli, ma anche il caso (che in un certo senso è la sottospecie del primo) in cui, in detta condizione, ne sopraggiunga uno nuovo. Neppure in questa situazione scattano infatti i presupposti perchè possa operare la revocazione. Non sarebbe infatti ammissibile alcuna interpretazione analogica o estensiva della norma, da reputarsi di natura eccezionale.

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