Inattività dell’assemblea e impossibilità di perseguire l’oggetto sociale come cause di scioglimento della società. (Tribunale di Napoli, 25 maggio 2011)
La sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale si configura nel caso in cui la società si viene a trovare, in modo oggettivo, definitivo ed irreversibile, nell’impossibilità di continuare a svolgere l’attività economica programmata dai soci come delineata nell’atto costitutivo, tale da precludere qualsiasi ulteriore attività operativa della società.
Costituisce causa di scioglimento di una società di capitali l’impossibilità di funzionamento dell’assemblea ordinaria che, a causa del dissidio persistente ed insanabile insorto tra i soci ovvero del loro continuato disinteresse per le attività sociali, non è in grado di adottare le delibere essenziali per l’attività societaria quali, ad esempio, la nomina degli amministratori o l’approvazione del bilancio.
Al verificarsi di una causa di scioglimento di una società di capitali ed in caso di inerzia degli amministratori per l’accertamento giudiziale della stessa, l’istanza di accertamento può essere promossa al tribunale da ogni sindaco individualmente.