Donazione di immobile effettuata da una spa successivamente fallita. Nullità? L’oggetto sociale e la finalità lucrativa non costituisce un limite alla capacità, ma un mero limite al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali. Conseguenze. (Cass. Civ., Sez. III, sent. n. 18449 del 21 settembre 2015)

Con il solo limite costituito dagli atti che presuppongono l'esistenza di una persona fisica, anche alle società, come a tutte le persone giuridiche, non può non riconoscersi una capacità generale, ossia la capacità di essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche non inerente l'oggetto sociale. Quest'ultimo, infatti, non costituisce un limite alla capacità della società, ma piuttosto al potere deliberativo e rappresentativo degli organi sociali.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ribadito l'orientamento secondo il quale non esistono limitazioni alla capacità giuridica dell'ente, la quale perciò può dirsi generale. Nel caso di specie era stata eccepita da parte del curatore fallimentare (di una società per azioni assoggettata a procedura concorsuale) la nullità sotto il profilo della incompatibilità del profilo causale rispetto alle finalità dell'ente di un atto di donazione di un immobile di notevole valore posto in essere dalla predetta società in favore di un partito politico.
La natura generale della capacità giuridica di tutte le persone giuridiche risulta tuttavia ostativa rispetto a tale costruzione.

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