Divisione convenzionale, pluralità di provenienze e trattamento tributario. L’aliquota propria della divisione pari all’1% non può essere applicata quando l'atto divisionale abbia ad oggetto le c.d. "masse plurime". (Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 7243 del 13 aprile 2016)
Deve affermarsi che l’agevolazione di cui al quarto comma dell’art. 34 del Dpr 131/86 - secondo cui «le comunioni tra i medesimi soggetti, che trovano origine in più titoli, sono considerate come una sola comunione se l’ultimo acquisto di quote deriva da successione a causa di morte» - presuppone la natura successoria mortis causa dell’ultimo atto di acquisizione patrimoniale alla comunione: ne consegue che deve essere esclusa qualora la divisione abbia ad oggetto plurime masse comuni rivenienti da una pluralità di titoli acquisitivi inter vivos, ancorché finalizzati ad anticipare l’assetto patrimoniale di una futura successione a causa di morte.