Distanze tra costruzioni. Quando il regolamento edilizio prevede distanze superiori rispetto a quelle di cui al codice civile: conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26713 del 24 novembre 2020)

Un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 cod.civ.

Commento

(di Daniele Minussi)
Il principio di "prevenzione" consiste nella regola in base alla quale la scelta di costruire sul confine o in arretramento rispetto a questo spetta a chi costruisce per primo (che per tale motivo è appellato "preveniente"). Al c.d. "prevenuto" non rimane altro se non adeguarsi all'attività già posta in essere dal preveniente, fermo restando che l'attività edificatoria del primo, a propria volta non potrà non influire sugli sviluppi delle eventuali ulteriori edificazioni che il preveniente potrebbe attuare (Cass. Civ. Sez. II, 8125/04). Ciò premesso, la pronunzia in esame viene a precisare che, ogniqualvolta un regolamento edilizio comunale abbia a prescrivere (ex art. 873 cod.civ.) una distanza tra edificazioni superiore rispetto a quella prevista dal codice civile senza parallelamente disporre una misura minima di distacco tra esse, non determina il venir meno della predetta regola. Possibile, pertanto, per il preveniente, edificare sul confine ovvero a distanza dal confine inferiore alla metà rispetto a quella prescritta. Conseguentemente il prevenuto potrà costruire in appoggio o in aderenza, ovviamente secondo le regole di cui agli artt. 874 e ss. cod.civ..

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