Distanze tra costruzioni. Quando il regolamento edilizio prevede distanze superiori rispetto a quelle di cui al codice civile: conseguenze. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 26713 del 24 novembre 2020)
Un regolamento locale che si limiti a stabilire una distanza tra le costruzioni superiore a quella prevista dal codice civile, senza imporre un distacco minimo delle costruzioni dal confine, non incide sul principio della prevenzione, come disciplinato dal codice civile, e non preclude, quindi, al preveniente la possibilità di costruire sul confine o a distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta tra le costruzioni, né al prevenuto la corrispondente facoltà di costruire in appoggio o in aderenza, in presenza dei presupposti previsti dagli artt. 874, 875 e 877 cod.civ.