Distanze legali tra le costruzioni. fabbricati in aderenza e sopraelevazione di uno di essi. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 16371 del 9 giugno 2023)

In tema di distanze nelle costruzioni, quando due fabbricati sono in aderenza, il proprietario di uno di essi non può dolersi della costruzione da parte del proprietario dell'altro di un muro sul confine, al di sopra del fabbricato, tenuto conto che il rispetto della distanza di cui all'art. 873 cod.civ. trova applicazione soltanto con riguardo a costruzioni su fondi finitimi non aderenti, essendo, pertanto, in tali casi legittima la sopraelevazione effettuata in aderenza sopra la verticale della costruzione preesistente. Infatti, l'art. 877 cod. civ. consente la costruzione in aderenza, senza oneri o formalità, anche in caso di sopraelevazione di costruzione preesistente.
A tale facoltà può altresì derogarsi nel caso in cui la sopraelevazione da edificare in aderenza non goda di piena autonomia sotto l'aspetto statico. La sopraelevazione in aderenza trova ostacolo, inoltre, nel caso in cui il vicino abbia acquisito il diritto di esercitare vedute dal muro posto sul confine, poiché, a mente dell'art. 907 cod.civ., comma 3, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui sono le dette vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia, norma, questa, applicabile, senza alcuna distinzione, alle costruzioni in appoggio come a quelle in aderenza.
Ne discende che, ove non ricorrano le indicate preclusioni, la sopraelevazione in aderenza è legittima anche allorché, per effetto della sua realizzazione, sia superata l'altezza della fabbrica limitrofa, purché, limitatamente al tratto in esubero rispetto alla linea di colmo dell'edificio preesistente, la nuova costruzione non sconfini nella proprietà altrui, appoggiandosi alla fabbricata sovrastata, ipotesi, questa, in cui la riduzione in pristino dovrà essere circoscritta alla quota in eccedenza, riportando l'opera nei limiti della semplice aderenza ed entro i propri confini.

Commento

(di Daniele Minussi)
Ben possibile la costruzione che avvenga senza rispettare le distanze tra costruzioni quando si tratti della realizzazione di una sopraelevazione di fabbricato esistente già realizzato in aderenza rispetto a quello confinante. Le uniche condizioni da rispettare sono l'autonomia statica (che implica l'assenza di appoggio e l'assenza di un diritto di esercitare luci e vedute che verrebbe ad essere violato per effetto della edificazione in sopraelevazione.

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