Data e ora certa opponibile ai terzi per il documento dotato di marca temporale, anche in difetto di firma digitale. (Cass. Civ., Sez. I, ord. n. 4251 del 13 febbraio 2019)

La «marca temporale» è un servizio specificamente volto ad associare data e ora certe e legalmente valide ad un documento informatico che consente di attribuirgli una validazione temporale opponibile a terzi, grazie alla generazione, ad opera di una terza parte fidata, il certificatore accreditato, di una “firma digitale del documento”, con un servizio che può dunque essere utilizzato anche su file non firmati digitalmente, parimenti garantendone una collocazione temporale certa e legalmente valida.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ordinanza della S.C. possiede una rilevanza pratica quasi rivoluzionaria. Giova infatti rilevare come, prima della pronunzia in considerazione, la data certa opponibile ai terzi fosse conseguita principalmente per il tramite della sottoesposizione del documento alla formalità cella registrazione (presso l'Agenzia delle Entrate). D'ora in avanti la validazione temporale conseguente alla fruizione da parte di qualsiasi soggetto del servizio dell'ente certificatole accreditato da Digit Pa, determina il conseguimento della data (e dell'ora) certa anche per i terzi, ai quali tali dati diventano così opponibili. Conseguentemente diventano fruibili i documenti cartacei corrispondenti ai files .pdf oggetto di validazione temporale. E' appena il caso di osservare come tutto ciò non importi alcuna conseguenza, al contrario, sull'accertamento della riconducibilità del documento all'apparente firmatario. In altre parole data certa non significa, parallelamente, certezza dell'identità delle parti della scrittura. Per un interessante precedente, nel caso tuttavia di presunta violazione della normativa sulla conservazione del documento informatico, cfr. Cass. civile, sez. I 2017/12939.

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