Atto pubblico informatico


Il D. Lgs. 2 luglio 2010, 110 (pubblicato su G.U. 19 luglio 2010, n. 166) ha introdotto il c.d. atto pubblico informatico. La novella viene ad introdurre cospicui ritocchi alla legge notarile 89 del 1913, compiutamente disciplinando la possibilità per il notaio di confezionare atti pubblici ovvero di autenticare scritture private in formato elettronico.
V’è anzitutto da domandarsi in quali casi si possa fare utilmente ricorso a siffatto procedimento e quale sia il concreto beneficio apportato dall’atto informaticamente perfezionato. Ordinariamente le parti infatti si recano dal notaio allo scopo di perfezionare un’attività negoziale che raramente non necessita di una “messa a punto finale”. Scambi di opinioni e assunzione di accordi volti a disciplinare gli aspetti minuti di una contrattazione si svolgono spesso proprio in fase di stipula, per così dire a latere della stessa, postulando una simultanea presenza delle parti. E’ chiaro che non sia questo l’ambito applicativo della nuova disciplina. Essa infatti si propone di rendere possibile la contrattazione a distanza, superando l’ostacolo costituito dalla lontananza delle parti l’una rispetto all’altra. In questo senso l’atto pubblico informatico rappresenta una piccola rivoluzione. Giova infatti rammentare che l’art. 47 l.n. pone il principio della contestualità dell’atto pubblico, richiedendo la compresenza delle parti innanzi al notaio. Già la stessa legge notarile del 1913 peraltro poneva all’art. 71 la possibilità che due notai (il c.d. notaio trasmittente ed il notaio ricevente) trasmettessero il sunto o il contenuto di atti con l’ausilio del telefono o del telegrafo. Ciò tuttavia non faceva venir meno la predetta regola della contestualità, dal momento che l’oggetto della comunicazione era costituito dall’atto già formato. In altri termini, non si trattava di consentire la formazione di un contrato a distanza, ma veniva in considerazione semplicemente un metodo di trasmissione degli esiti di un’attività già compiuta. Ciò premesso, nella pratica non sembrano molti i casi pratici in cui, anche tenuto conto della complessità e del coinvolgimento di due pubblici ufficiali nell’intero procedimento, apparirà giustificato il ricorso all’atto pubblico informatico. Oltre all’osservazione già svolta in riferimento all’esigenza pratica di dialogo tra le parti in presenza, si pensi anche all’eventualità invero banale, del semplice rilascio di procura da parte di chi sia impossibilitato a presenziare all’atto, ovvero alla praticabilità della videoconferenza in sede di verbalizzazione dell’attività assembleare.

Svolte queste osservazioni di carattere generale, è il caso di mettere a fuoco che l’art. 47-bis l.n. (introdotto dal D.Lgs. 2 luglio 2010 n.110) parifica l’atto pubblico informatico a quello formato ordinariamente, altresì precisando che l’autenticazione delle scritture private è regolata, se effettuata informaticamente, dall’art. 25 D.Lgs. 82/05 (c.d. Codice dell’Amministrazione digitale, novellato con D.Lgs. 235/2010). Ai sensi dell’art. 52-bis l.n. inoltre viene specificato che le parti (e, quando sia il caso, i fidefacienti, l’interprete e i testimoni) sottoscrivono personalmente l’atto pubblico informatico in presenza del notaio “con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell’acquisizione digitale della sottoscrizione autografa”.

Prassi collegate

  • Risoluzione N. 43/E, Pagamento imposta di bollo su documenti informatici rilevanti ai fini tributari
  • Invio di originali informatici in conservazione - casi di errori e difformità
  • Quesito n. 27-2013/DI e 515-2013/I, Problematiche applicative in materia di atto notarile informatico
  • Quesito n. 27-2013/DI, Conservazione a norma – modalità di apposizione delle firme delle parti – firma massiva

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