Costituzione di Trust e perfezionamento del reato di circonvenzione di incapace. (Cass. Pen., Sez. II, sent. n. 18295 dell’11 aprile 2017)

Integra l'elemento oggettivo del reato di circonvenzione di persone incapaci l'induzione del soggetto passivo alla costituzione di un trust, in quanto detto negozio giuridico, determinando la costituzione di una proprietà temporale in capo al trustee svincolata dal potere di disporre dei beni conferiti in modo pieno ed esclusivo, provoca un effetto pregiudizievole per il disponente e per gli altri aventi diritto al trasferimento dei beni per eventi successori.

Commento

(di Daniele Minussi)
La sentenza si impernia sugli effetti giuridici riconducibili alla costituzione del trust. Poichè indubbiamente il diritto dominicale sui beni trasferiti, sia pure contrassegnato dalla specifica finalità impressa alla titolarità degli stessi in capo al trustee, è tale da implicarne il trasferimento, atto a concretare gli estremi di un "atto, che importi qualsiasi effetto giuridico... dannoso" ai fini del perfezionamento dei reato di circonvenzione di incapace.

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