Cessione di partecipazione effettuata prima della chiusura dell’esercizio della partecipante. Deducibilità delle minusvalenze e non del minor valore della partecipazione. (CTR Potenza, Sez. III, sent. n. 209 del 27 febbraio 2015)

Sono deducibili le minusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni se la società, prima dell'operazione, provvede alla riduzione del capitale sociale. La società non deve annotare la riduzione di valore nelle scritture contabili, considerato che l'art. 94 del D.P.R. n. 917/86 (testo unico sulle imposte sui redditi) prevede che valutazioni ed eventuali svalutazioni possano essere effettuate solo in sede di chiusura dell'esercizio.

Commento

(di Daniele Minussi)
La fattispecie all'attenzione del Giudicante consisteva nel caso in cui la società X provvedeva a cedere la propria partecipazione sociale nella società Y (una spa) la quale prima della cessione aveva provveduto a ridurre il proprio capitale sociale. Proprio per tale motivo, secondo l'Ufficio, non si trattava di annotare minusvalenze scaturenti dalla cessione predetta, ma di dar conto della valutazione della partecipazione sociale detenuta, posto che la precedente riduzione del capitale sociale della partecipata già incorporava la negatività della posta. Da ciò si faceva discendere l'indeducibilità della minusvalenza. La Corte rovescia tuttavia tale impostazione, rilevando come la cessione fosse intervenuta prima della chiusura dell'esercizio della società partecipante, dunque in un tempo precedente a quello in cui si sarebbe dovuto evidenziare tale asserita minusvalenza da partecipazione. Una volta escluso che essa potesse evidenziarsi a cagione dell'intervenuta cessione della partecipazione stessa, non può che scaturirne l'esattezza della computazione della minusvalenza in riferimento alla cessione stessa. Insomma: il momento di discrimine è costituito dalla priorità cronologica tra cessione e chiusura dell'esercizio nel quale si sarebbe dovuto dar conto del minor valore della partecipazione svalutata.

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