Cass. Pen., Sez. II, n. 19665/2008. Circonvenzione d'incapace e nullità del contratto per violazione di norma imperativa.

All'accertamento del delitto di circonvenzione di incapace consegue, ai sensi dell'art. 1418 c.c., la nullità per contrarietà a norme imperative (e non l'annullabilità) del contratto stipulato dall'incapace.

Commento

(di Daniele Minussi) La Cassazione penale conferma l'indirizzo del tutto prevalente anche nella giurisprudenza civile di legittimità.

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