Cass. Civ., sez II, n.2161/2005. Modalità di risoluzione del conflitto fra acquirente a titolo derivativo e per usucapione.

Il conflitto tra l'acquirente a titolo derivativo e quello per usucapione è sempre risolto, nel regime ordinario del codice civile, a favore dell'usucapiente, indipendentemente dalla trascrizione della sentenza che accerta l'usucapione e dell'anteriorità della trascrizione di essa o della relativa domanda rispetto alla trascrizione dell'acquisto a titolo derivativo, perché il principio di continuità delle trascrizioni, dettato dall'articolo 2644 del Cc, con riferimento agli atti indicati nell'articolo 2643 stesso codice, non risolve il conflitto tra acquisto a titolo originario e acquisto a titolo derivativo, ma unicamente quello tra più acquisti a titolo derivativo dal medesimo dante causa.

Commento

Interessante pronunzia che focalizza la portata degli acquisti a titolo originario nell'ambito della problematica della c.d. "opponibilità" (intesa come prevalenza del titolo contrattuale che attribuisce ad un soggetto un diritto incompatibile con quello vantato da un terzo in forza di altro titolo). L'efficacia dirimente dell'art.2644 cod.civ. che fa perno sulla priorità della trascrizione non può valere a disciplinare la prevalenza del diritto di chi afferma di aver acquistato a titolo derivativo rispetto a chi è stato dichiarato titolare del diritto contestato a titolo originario (nella fattispecie per intevenuta usucapione).

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