Cass. Civ., sez.II, n. 2209/2004. I motivi e la loro rilevanza invalidante nel negozio giuridico.

Nel vigente ordinamento i motivi assumono rilevanza invalidante del negozio giuridico solo quando integrino il perseguimento di finalità contrarie all'ordine pubblico, al buon costume o ad altri scopi espressamente proibiti dalla legge e non quando rivelino altri fini che in sé non siano confliggenti con tali divieti. (Nella specie, la Suprema corte ha statuito che l'esercizio della facoltà di recesso da un contratto d'agenzia, anche senza alcuna motivazione, non è predisposto per eludere una normativa imperativa, trattandosi di una disposizione negoziale pienamente valida perché lasciata alla libera volontà delle parti).

Commento

La pronunzia sancisce l'ordinaria irrilevanza dei motivi, la cui eventuale efficacia invalidante si esplica soltanto in relazione al perseguimento di scopi contrari alla legge (cfr. gli artt. 626, 788, 1345 cod.civ.)

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