Azione di rivendicazione promossa in successivamente al decesso del proprietario del bene. Dimostrazione della qualità ereditaria. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 22730 dell'11 agosto 2021)

L'erede che intenda esercitare un diritto riconducibile al "de cuius" deve allegare la propria legittimazione per subentrare nella medesima posizione di quello, fornendo la prova, mediante la produzione in giudizio di idonea documentazione, del decesso della parte originaria e della propria qualità di erede; solo successivamente acquisisce rilievo l'accettazione dell'eredità, la quale può anche avvenire tacitamente, attraverso l'esercizio di un'azione petitoria.

Commento

(di Daniele Minussi)
Nella fattispecie sottoposta all'attenzione dei giudici, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, in relazione all'introduzione di una domanda di rivendicazione, ai fini della dimostrazione della titolarità della proprietà del bene oggetto di causa, aveva ritenuto sufficiente la tacita accettazione dell'eredità da parte degli aventi causa della parte attrice, omettendo del tutto la necessaria acquisizione della prova della qualità ereditaria, la quale indispensabilmente è posta a presupposto dell'esercizio del diritto di accettare l'eredità stessa.

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