Azione di rivendicazione



L'azione di rivendicazione (art. 948 cod.civ.), è prevista dalla legge a tutela di chi, in base all'affermazione di essere proprietario di un bene, ne pretende il possesso o la detenzione che siano esercitati da un altro soggetto privo di titolo. Si tratta della azione petitoria di maggiore rilevanza: come è evidente la privazione del possesso della cosa costituisce per il proprietario la più notevole violazione del suo diritto nota1 .

Occorre non confondere l'azione di rivendicazione, sotto il profilo dei presupposti, con l'azione di reintegrazione o spoglio (avente natura possessoria) o con l'azione di restituzione (ad. es. per finita locazione). La prima richiede che colui che si afferma proprietario non abbia altro titolo per pretendere la consegna del bene, se non il fatto di esserne proprietario. La seconda garantisce al possessore di un bene una rapida tutela giudiziaria, indipendentemente dalla prova che gli spetti un diritto, qualora venga privato violentemente o occultamente della disponibilità del bene stesso: ciò anche quando l'autore dello spoglio fosse titolare di un diritto sul bene nota2 .L'azione di restituzione infine presuppone unicamente che il proprietario abbia un diritto alla restituzione, nascente da un rapporto contrattuale. Per tale motivo nell'azione di restituzione non occorre dare la prova del diritto di proprietà, essendo sufficiente quella del rapporto obbligatorio da cui deriva l'obbligo di restituzione nota3. Nè potrebbe giovare, ai fini dell'allentamento dell'onere probatorio, "camuffare" l'azione di rivendicazione in azione di restituzione (Cass. Civ., Sez. Unite, 7305/2014).

Per quanto attiene al possesso ed alla detenzione occorre osservare che il diritto di proprietà di un bene può essere limitato dalla sussistenza, relativamente al medesimo bene, di diritti reali parziari (nuda proprietà) in relazione ai quali è configurabile un autonomo e correlativo possesso.Nell'ipotesi in cui su un medesimo bene materiale si verifichi la concorrenza di più diritti reali, sussistono pertanto più situazioni possessorie, ciascuna delle quali riferita al singolo diritto reale: immaginiamo un fondo concesso in enfiteusi e sul quale insista una servitù apparente. Nell'esempio fatto, sullo stesso bene (il fondo) esiste il possesso del nudo proprietario, quello dell'enfiteuta e quello del titolare della servitù.

In ogni caso la sottrazione del possesso del proprietario, sia questi pieno o nudo proprietario, rappresenta un evento antigiuridico che viola il diritto di costui.

Il rimedio accordato dall'ordinamento consiste nell'azione di rivendicazione che, differentemente rispetto alla accennata azione di spoglio, la quale serve a ripristinare il possesso come fatto, indipendentemente dall'indagine sull'esistenza del diritto, tende invece al ripristino del diritto mediante reintegrazione del factum possessionis, previa dimostrazione del diritto di proprietà nota4 .

Caratteristica essenziale dell'azione di rivendicazione, pur rimanendo ovviamente salvi gli effetti dell'usucapione a vantaggio di terzi, è l'imprescrittibilità (art.948, III comma, cod.civ. ).

Si tratta di una peculiarità unica nell'ambito dei diritti reali, essendo quelli parziari soggetti, al contrario, a prescrizione ventennale estintiva per non uso. Occorre a questo proposito tenere in considerazione il fatto che la proprietà non vive nell'ambito di un rapporto giuridico, neppure nel limitato senso di un nesso tra titolare di un diritto maggiore e titolare di un diritto minore sullo stesso bene.

Note

nota1

Centrale è il riferimento, già nel diritto romano, alla rei vindicatio per la tutela del diritto di proprietà. V. Marrone, Rivendicazione a) diritto romano, in Enc. dir..
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nota2

La dottrina è concorde nel riconoscere all'azione di rivendicazione un ruolo residuale: considerato il pesante onere probatorio, è senz'altro più agevole esperire un'azione restitutoria personale ovvero un'azione di reintegrazione, sempre che quest'ultima non sia diventata impraticabile in esito al decorso del termine annuale a far tempo dal sofferto spoglio. Si tenga inoltre presente che mentre fra azioni possessorie e petitorie non è ammesso il cumulo, questa via è invece praticabile relativamente a petitorio e restitutorio. Cfr., tra gli altri, Proto Pisani, In tema di rivendica, in Foro it., 1975, I; Gazzoni, Manuale di diritto privato, Napoli, 1996, p. 235; Galgano, Diritto privato, Padova, 1994, p. 127.
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nota3

Nel caso in cui, durante la fase del giudizio, dovesse venire meno il titolo in base al quale è stata intrapresa l'azione restitutoria, sarebbe possibile mutare la domanda da personale a reale poichè, come sottolinea il Bianca, l'oggetto della domanda rimane identico, mentre il mutamento della causa petendi non comporta un aggravio della posizione processuale del convenuto (Cfr. Bianca, Diritto civile, vol. VI, Milano, 1999, p.419).
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nota4

Differente rispetto all'azione di rivendicazione è quella di accertamento. Con questa il proprietario non cerca di recuperare il bene, intendendo piuttosto rimuovere una situazione di incertezza riguardo alla titolarità del diritto. Ovviamente in ogni azione di rivendicazione è insita una fase di accertamento logicamente prodromica rispetto all'eventuale condanna. Ciò non significa tuttavia che vi possa essere, come afferma il Gambaro, una "rivendicazione di mero accertamento". Cfr. Pugliatti, Rivendica, reintegra e azione per la restituzione, in Foro it., 1933, I, 1535; Proto Pisani, Sulla tutela giurisdizionale del "diritto di proprietà", in Foro it., 1971, I, 434; Montesano, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994, p.125; Gambaro, in Comm. cod. civ., diretto da Cendon, vol. III, Torino, 1997, p.253.
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Bibliografia

  • MARRONE, Rivendicazione a) diritto romano, Enc. Dir, XLI
  • MONTESANO, La tutela giurisdizionale dei diritti, Torino, 1994
  • PROTO PISANI, In tema di rivendica, Foro it., I, 1975
  • PUGLIATTI, Rivendica, reintegra e azione per la restituzione, Foro it., 1933

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