Atto pubblico; area della speciale forza probatoria. (Cass. Civ., Sez. VI-III, ord. n. 5827 del 27 febbraio 2023)

L'atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti o degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza, ma non prova 1a veridicità e l'esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali possono essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza ricorrere alla querela di falso.

Commento

(di Daniele Minussi)
Come ben si intende anche dalla semplice lettura dell'art. 2700 cod. civ. la forza legale privilegiata dell'atto pubblico non attiene in alcun modo a quanto le parti abbiano dichiarato. Così non occorre certo promuovere un'impugnazione mercè querela di falso allo scopo di contestare l'esattezza e/o la rispondenza al vero delle predette dichiarazioni. Altra questione sarebbe inoltre quella di sindacare le conseguenze delle dichiarazioni false o reticenti rese dalle parti nell'atto, soprattutto con riferimento a quelle rese previa ammonizione circa le conseguenze anche penali delle stesse. In tale ultima ipotesi infatti, fermo quanto già riferito circa la forza probatoria dell'atto, rimarrebbe da sindacare l'eventuale responsabilità penale della condotta dei comparenti.

Aggiungi un commento