Il sigillo notarile (art. 52 l.n.)



L'atto pubblico notarile si conclude con l'apposizione della sottoscrizione del notaio, così come si desume dal n.10 dell'art. 51 l.n.. Con tale operazione nasce formalmente l'atto pubblico notarile.

Il successivo art. 52 l.n. prescrive che in calce all'atto, assieme alla firma del notaio, deve essere apposta l'impronta del suo sigillo (cfr. 23 l.n. ).

La presenza del sigillo è richiesta quale elemento finale della procedura di documentazione.

L'apposizione del sigillo è richiesta non solo nell'atto pubblico, come sembra affermare l'art. 52 l.n., ma anche per la scrittura privata autenticata.

Non deve essere apposto accanto alle sottoscrizioni marginali previste dall'art. 51, n.12 l.n..

La mancanza dell'impronta del sigillo nell'atto non è sanzionata da alcuna norma espressa, nè altera il contenuto sostanziale o probatorio dell'atto pubblico nota1.

E' ovvio che la ricorrente mancanza del sigillo può consentire l'applicazione delle sanzioni disciplinari generiche della censura o dell'avvertimento, previste dall'art. 136 l.n..

La diligente custodia del sigillo è parte degli obblighi del notaio, come prescritto dall'art. 40, ultimo comma reg. not., e nel caso di furto o semplice smarrimento del tabellione dovrà seguirsi la procedura indicata dagli artt. 23 l.n. e 3 del Decreto interministeriale 12 dicembre 1959.

Note

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Cfr. a tale proposito ST. CNN 25 gennaio 1975, n. 380.
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Prassi collegate

  • Quesito n. 50-2014/C, Indicazione della paternità adottiva sul sigillo
  • Quesito n. 604-2007/C, Smarrimento del sigillo e registrazione e trascrizione di atti

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