Assegno bancario, regolare continuità delle girate. Poteri dell’Istituto bancario. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 21838 del 15 ottobre 2014)

La regolare continuità delle girate, ancorché costituisca, unitamente al possesso dell'assegno, uno degli elementi della fattispecie che legittima il portatore a richiederne il pagamento, senza che la banca, presso cui sussista la relativa provvista, possa rifiutare l'adempimento, non comporta che, ove manchi tale requisito, la banca, pur legittimata a rifiutare l'adempimento, sia dispensata dall'obbligo di far levare il protesto a tutela delle ragioni del portatore, non spettando alla stessa il compito di risolvere eventuali contestazioni in ordine alla legittimazione di quest'ultimo.

Commento

(di Daniele Minussi)
La S.C. ha deciso che il protesto dell'assegno per mancanza di provvista può essere levato indipendentemente dalla verifica della continuità e della regolarità delle girate. Ciò nel senso che esso deve aver luogo in ogni caso di rifiuto del pagamento, indipendentemente dalle ragioni opposte dalla banca. E' ben vero che in difetto del requisito della continuità delle girate legittima la banca a ricusare il pagamento, ma non dall'obbligo di far elevare il protesto.

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