Ancora in tema di distanza legale tra costruzioni. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 12562 del 10 maggio 2023)

Lo strumento urbanistico comunale che individui le zone territoriali omogenee di cui all'art. 2 del d. m. n. 1444 del 1968, deve osservare le prescrizioni in materia di distanze minime tra fabbricati previste, per ciascuna di dette zone, dal successivo art. 9, comma 1, avente immediata ed inderogabile efficacia precettiva. Ne consegue che, qualora nel regolamento comunale non sia stabilita alcuna distanza tra fabbricati relativamente ad una o più zone territoriali omogenee, o ne sia prevista una inferiore a quella minima prevista nel citato d.m., la disciplina dettata dall'art. 9 cit. sostituirà "ipso iure" quella difforme contenuta nel regolamento, così divenendone parte integrante e immediatamente applicabile ai rapporti tra privati.

Commento

(di Daniele Minussi)
La pronunzia assume in considerazione i rapporti tra strumenti normativi comunali e regole di cui al D.M. 1444/1968, statuendo nel senso della prevalenza di queste ultime sia nel caso della mancanza di specifiche regole in tema di distanze tra le costruzioni nei primi, sia in quello della previsione di distanze inferiori a quelle minime rispetto a quelle di cui all'art.9 del predetto D.M..
D'altronde le Sezioni Unite della Cassazione hanno fin dal 2011 avuto modo di stabilire la prevalenza della detta normativa sui regolamenti comunali, operando un fenomeno di sostituzione automatica delle regole eventualmente contrastanti.

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