Amministrazione di sostegno: reclamabilità del provvedimento emesso dal Giudice Tutelare relativo alla domanda di autorizzazione al consenso o al rifiuto alla sottoposizione delle terapie mediche. Reclamabilità. (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 14158 del 7 giugno 2017)

Nei procedimenti in materia di amministrazione di sostegno è ammesso il reclamo alla Corte d’appello, ai sensi dell’art. 720 bis, comma II, c.p.c., avverso il provvedimento con cui il giudice tutelare si sia pronunciato sulla domanda di autorizzazione - proposta dall’amministratore di sostegno in sede di apertura della procedura o in un momento successivo - ad esprimere, in nome e per conto dell’amministrato, il consenso o il rifiuto alla sottoposizione a terapie mediche, avendo il provvedimento medesimo natura decisoria in quanto incidente su diritti soggettivi personalissimi.

Commento

(di Daniele Minussi)
La Corte d'Appello rigettava l'istanza proposta dalla moglie che domandava al Giudice Tutelare di essere autorizzata a rifiutare le trasfusioni di sangue per conto del marito (testimone di Geova): secondo la Corte di merito il provvedimento avrebbe infatti avuto natura gestoria, dovendo essere sottoposto a reclamo avanti al tribunale in composizione collegiale. Secondo la S.C. la Corte ha errato: pur non entrando nel merito, dal momento che la morte del beneficiario ha condotto all'inammissibilità del ricorso, ha statuito (sia pure con obiter dictum) che chi ha scelto l'AdS con propria autonoma determinazione, può anche impartirgli direttive anticipate esprimendo il dissenso circa la prestazione di trattamenti sanitari specifici.

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