Agevolazioni piccola proprietà contadina: la presentazione entro il termine triennale del certificato dell’ispettorato provinciale agrario dà diritto ai benefici fiscali. (Cass. Civ., Sez. VI, sent. n. 3082 del 11 febbraio 2014)

Quando sia stata resa nell'atto esplicita dichiarazione di voler conseguire le agevolazioni tributarie (l. n. 604/1954, Modificazioni alle norme relative alle agevolazioni tributarie a favore della piccola proprietà contadina) e non sia stato prodotto né il certificato provvisorio previsto dal primo comma dell'art. 4, né quello definitivo previsto dall'art. 3, sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie, ma non è precluso il diritto al rimborso se nel termine triennale di prescrizione gli acquirenti, permutanti o enfiteuti presentino apposita domanda all'ufficio del registro competente per territorio, corredata dal certificato dell'ispettorato provinciale agrario di cui al comma II dell'art. 4.

Commento

(di Daniele Minussi)
L'ipotesi è quella, invero non frequente, in cui non sia stato prodotto contestualmente alla stipula dell'atto di acquisto, il c.d. "certificato provvisorio" nè quello definitivo. Il contribuente può comunque ottenere il rimborso di quanto corrisposto in sede di liquidazione dell'imposta principale (a titolo di imposta di registro ed ipotecaria) se presenta la relativa domanda entro il termine prescrizionale triennale.

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