Quesito n. 493-2008/C, Certificato di destinazione urbanistica rilasciato da Comunità Montana


Si chiede se una Comunità montana (nel caso di specie sita in Emilia Romana) possa rilasciare un certificato di destinazione urbanistica.
Alla luce del quadro normativo sotto riportato, e della delibera della Comunità Montana allegata al quesito, la risposta sembra positiva.
Questa la natura delle Comunità Montane, come recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale (sentenze n. 244 e 456 del 2005): "l'evoluzione della legislazione in materia si caratterizza per il riconoscimento alla Comunità montana della natura di ente locale autonomo, quale proiezione dei Comuni che ad essa fanno capo (art. 4 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, recante "Nuove norme per lo sviluppo della montagna"; e soprattutto art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante "Ordinamento delle autonomie locali", nel testo originario; cfr. anche sentenze n. 293 del 1995, n. 307 del 1983 e n. 212 del 1976). La più recente normativa ha, altresì, specificato quale sia la effettiva natura giuridica di tali enti, qualificandoli dapprima quale "unioni montane" (art. 28 della legge n. 142 del 1990, come modificato dall'art. 7, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265 recante "Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142") e successivamente quali "unioni di comuni, enti locali costituiti fra comuni montani" (art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 267 del 2000). E lo stesso art. 27 citato, al comma 4, demanda alla legge regionale la disciplina delle Comunità con specifico riferimento: a) alle modalità di approvazione dello statuto; b) alle procedure di concertazione; c) alla disciplina dei piani zonali e dei programmi annuali; d) ai criteri di ripartizione tra le Comunità montane dei finanziamenti regionali e di quelli dell'Unione europea; e) ai rapporti con gli altri enti operanti nel territorio.
Si tratta, dunque, di un caso speciale di unioni di Comuni, "create in vista della valorizzazione delle zone montane, allo scopo di esercitare, in modo più adeguato di quanto non consentirebbe la frammentazione dei comuni montani, "funzioni proprie", "funzioni conferite" e funzioni comunali" (sentenza n. 229 del 2001).
La predetta qualificazione pone in evidenza l'autonomia di tali enti (non solo dalle Regioni ma anche) dai Comuni, come dimostra, tra l'altro, l'espressa attribuzione agli stessi della potestà statutaria e regolamentare (art. 4, comma 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3")".
Ciò premesso si osserva che già prima della riforma dell'art. 117 Cost., in base agli artt. 11 e 23 della legge regionale n. 3 del 21 aprile 1999, i Comuni potevano (e possono ancora) svolgere le funzioni amministrative in forma singola o associata, anche conferendole alle Comunità montane.
Tale previsione è stata poi sostanzialmente ribadita dagli art. 27 e 28 del T.U. sugli enti locali (D.lgs 18 agosto 2000 n. 267).
Anche l'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 112 del 31 marzo 1998, conferma che "La generalità dei compiti e delle funzioni amministrative è attribuita ai comuni, alle province e alle comunità montane……con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale" per poi precisare che "nell'ambito della previsione regionale, i comuni esercitano le funzioni in forma associata, individuando autonomamente i soggetti, le forme e le metodologie, entro il termine temporale indicato dalla legislazione regionale".
Guardando infine alla disciplina regionale viene in considerazione la Legge 26 aprile 2001 n. 11, in base alla quale ai sensi dell'art. 28 del citato T.U. enti locali, "l'esercizio associato di funzioni proprie dei comuni o a questi conferite dalla Regione spetta alle Comunità Montane" e che le modalità di organizzazione e svolgimento delle funzioni e dei servizi…..sono disciplinati da convenzioni stipulate tra i Comuni e la Comunità montana".
Ciò posto - anche alla luce di come i Comuni dell'Emilia Romagna possono organizzare lo sportello unico per l'edilizia, in base all'art. 2 della legge regionale 25 novembre 2002 n. 31 – dalla delibera della Comunità Montana che è stata inviata, si dà atto delle convenzioni stipulate con i comuni per "l'esercizio in forma associata del servizio Urbanistica, Edilizia privata e Commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio dei Comuni aderenti, mediante delega alla Comunità Montana".
Tutto ciò premesso sembra sussistere – almeno per la comunità Montana oggetto del quesito – la competenza al rilascio del certificato di destinazione urbanistica.

Mauro Leo

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