Donazione di quota di s.r.l. di valore inferiore alla franchigia


Questo secondo caso è identico, dal punto di vista concettuale, a quello precedente, tuttavia si caratterizza relativamente alla qualificazione del concetto di “cessione” da parte dell’Agenzia, che la conduce a ritenere applicabile alla donazione l’imposta di bollo di euro 45 anziché di euro 15. Si riporta pertanto solo quest’ultima parte del ricorso.

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- omissis -
Quanto alla richiesta di pagamento della maggior imposta di bollo, si rileva semplicemente che l’art. 1, comma 1 bis1, n. 3, della tariffa allegata al d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo di euro 15 per gli atti ricevuti da notai portanti “cessione di quote sociali”.
Tale norma è stata introdotta dall’art. 1, comma 1, del .m. 22 febbraio 2007, e prevede, al n. 4, l’imposta di bollo di euro 45 “per tutti gli altri atti”.
Applicare l’imposta di euro 45 alla donazione di quote di s.r.l. significa ritenere che detto atto non rientri nell’ambito del n. 3, cioè non sia una “cessione”.
Giocoforza quindi, nell’interpretazione dell’ufficio, “cessione” è solo quella a titolo oneroso. Ogni ulteriore commento è superfluo.

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