Donazione di immobile di valore inferiore alla franchigia


Questo caso è frequentissimo e finora le Commissioni Provinciali hanno sempre dato ragione ai ricorrenti. Si è pronunciata in senso favorevole anche una Commissione Regionale. Nel caso di specie il ricorso è stato accolto e la sentenza è passata in giudicato.

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Con atto in data ..., registrato a ... il ... al n. ..., il notaio ricorrente riceveva una donazione di beni immobili.
Tale donazione è stata registrata con il pagamento delle sole imposte ipotecaria e catastale, non ritenendosi dovuta l'imposta di registro in misura fissa.
Con l'avviso di liquidazione in oggetto l'Agenzia richiede il pagamento della somma di euro 168 oltre spese di notifica, e cioè l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 41, comma 2, del d.p.r. 131/86.
La richiesta è illegittima per i motivi che seguono.
1.L’atto in oggetto è costituito da una donazione di beni immobili, cui si applica l’imposta sulle successioni e donazioni, di cui al d. lgs. 31 ottobre 1990, n. 346.
2.L’Agenzia ha erroneamente interpretato l’art. 55 comma 1 del suddetto decreto legislativo. La frase “concernenti gli atti da registrare in termine fisso” è da prendere in considerazione solo come rinvio alle norme dettate per l’esecuzione della registrazione (termini e modalità), e non come previsione di applicazione dell’imposta in base al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131. Il d. lgs. 346/90 regola infatti l’applicazione dell’imposta in maniera del tutto autonoma, in particolare negli artt. da 56 a 59 bis.
3.A differenza delle imposte ipotecaria e catastale, che non hanno regole loro proprie (come si ricava dalla lettura dell’art. 2 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 in tema di base imponibile, che rinvia all'imposta di registro o a quella sulle successioni e donazioni, a seconda dei casi), l'imposta sulle donazioni è autonomamente regolata dal d. lgs. 346/90, e pertanto a essa si applicano regole sue proprie e non quelle dettate dall'imposta di registro, come invece ritiene erroneamente l'Agenzia.
4.L’art. 55 non può pertanto essere interpretato come norma che preveda l'applicazione delle norme dettate dal d.p.r. 131/86 sulla determinazione dell'imposta ma, appunto, solo come rinvio alle norme dettate per la esecuzione della registrazione (termini e modalità).
5.Se si dovesse seguire l’interpretazione dell'Agenzia, non si comprenderebbe perchè il legislatore abbia appositamente inserito dette norme (artt. da 56 a 59-bis) in tema di applicazione dell'imposta di donazione. E, in particolare, non si comprenderebbe perchè il legislatore abbia inserito nel d. lgs. 346/90 l'art. 59, che disciplina i casi specifici in cui è dovuta l'imposta in misura fissa.
Che senso avrebbe questa norma visto che già esiste (seguendo la tesi dell'Agenzia) l'art. 41 del d.p.r. 131/86 ?
6.Più conforme alla normativa è invece ritenere che l’art. 59 del d. lgs, 346/90 sia stato inserito proprio perchè, ove mancante, a tutte le donazioni non si applicherebbe l'imposta in misura fissa.
7.L’imposta sulle donazioni va quindi applicata sulla base di tale lettura del d. lgs. 346/90.
8.La questione è allora stabilire se sia dovuta o meno l'imposta in misura fissa, quando i beni o i diritti trasferiti a titolo gratuito con atto tra vivi non ascendano – come nel caso di specie - a valori superiori alla franchigia.
9.A commento e chiarimento della l. 13 ottobre 2001, n. 383, che abrogava l’imposta sulle successioni e donazioni, l'Agenzia delle entrate, con Circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001 prendeva atto del fatto che "ai fini della registrazione degli atti di donazione per i quali non sono dovute le 'imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili…, l’imposta di registro non è dovuta neanche in misura fissa."
10.Ma ancora prima, nella vigenza del d. lgs. 346/90, era stato già fatto notare (cfr. Commissione Studi Tributari del Consiglio Nazionale del Notariato, Sulla registrazione gratuita della donazione inferiore a lire 350 milioni, studio approvato in data 8 marzo 2001), che “nessuna norma legittima l’ufficio a percepire l’imposta fissa di donazione in relazione alla donazione di beni o diritti il cui valore non eccede la franchigia disposta dalla legge":
- non l'art. 55, c. 1, del d. lgs. 346/90, ove è statuito solo l'obbligo di provvedere alla registrazione in termine fisso degli atti di donazione 'secondo le disposizioni del testo unico sull'imposta di registro’;
- non l'art. 59 del d. lgs. 346/90 [che anzi da un lato prefigura - unitamente all’art. 55, c. 3, n. 2, dello stesso d. lgs. - la legittimità della esecuzione di registrazioni 'gratuite' (e di cui ulteriore esemplificazione può essere la fattispecie della donazione di veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico, ex art. 59 bis del d. lgs. 346/90, donazione che non è 'soggetta' ad imposta) e dall'altro ipotizza l'applicazione dell'imposta in misura fissa 'per le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge', ove è intuitivo che l'esenzione attiene al bene o al diritto, non già all'atto di donazione in sè da considerarsi fiscalmente neutro se relativo a trasferimenti di beni o diritti di valore non superiore alla franchigia];
- non l'art. 60 del d. lgs. 346/90 (che pure rimanda per le “modalità di liquidazione” alle disposizioni del testo unico dell'imposta di registro: l'art. 41 di detto ultimo provvedimento legislativo, infatti, sancisce l'obbligatorietà della percezione dell'imposta in misura fissa, ma laddove comunque vi sia un qualche presupposto d'imposta; di modo che laddove al contrario tale presupposto difetti in assoluto, non appare legittima la percezione di una siffatta imposta).
11.D’altro canto è lo stesso d. lgs. 346/90 a indicare esattamente quali sono gli atti soggetti a imposta fissa e precisamente :
a) le donazioni di beni culturali vincolati, a condizione che siano stati assolti i conseguenti obblighi di conservazione e protezione;
b) le donazioni di ogni altro bene o diritto dichiarato esente dall'imposta a norma di legge, ad eccezione dei titoli del debito pubblico di cui alle lettere h) e i) dell'articolo 12 (pertanto i titoli del debito pubblico, fra i quali si intendono compresi i buoni ordinari del tesoro e i certificati di credito del tesoro, gli altri titoli di Stato, garantiti dallo Stato o equiparati, sono soggetti ad imposta di donazione con le aliquote proporzionali, ora fissate dall'art. 2, c. 49, del d.l. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito in l. 24 novembre 2006, n. 286).
Inoltre, se i beni di cui ai precedenti punti a) e b) sono compresi insieme con altri beni o diritti in uno stesso atto di donazione, del loro valore non si tiene conto nella determinazione dell'imposta (art. 59 d. lgs. 346/1990).
12.Da quanto precede risulta chiaramente l'inesistenza dell'obbligo di assolvimento dell'imposta di donazione, sia pure nella sola misura fissa, qualora il trasferimento abbia ad oggetto beni o diritti il cui valore non ecceda la nuova detta franchigia.

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