Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 86


MORATORIA NEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ

1. Il piano può prevedere una moratoria fino a due anni dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Quando è prevista la moratoria i creditori hanno diritto al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 13, comma 2, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)

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