REVOCA DELL'OMOLOGAZIONE1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dall'approvazione del rendiconto.
2. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.
3. Prima di procedere alla revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede alla revoca con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 50, o rigetta la richiesta con decreto motivato.
4. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.
(Per la sostituzione del presente articolo, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 12, comma 8, D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)