Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 348


TITOLO X Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria - CAPO I Disposizioni generali, strumenti di allerta e composizione assistita della crisi (ADEGUAMENTO DELLE SOGLIE DELL'IMPRESA MINORE)

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Documenti collegati

Percorsi argomentali

Aggiungi un commento


Se vuoi aggiornamenti su "Decreto Legislativo del 2019 numero 14 art. 348"

Iscriviti alla Newsletter di WikiJus!

Iscriviti