ATTI DI FRODE E APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE NEL CORSO DELLA PROCEDURA1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 49, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 16, comma 2, lett. a), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 16, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)
3. All'esito del procedimento, il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.
(Per la modifica del presente comma, a decorrere dal 1° settembre 2021, vedi l’ art. 16, comma 2, lett. b), D.Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147)