Decreto Legislativo del 1993 numero 385 art. 69-terdecies


AUTORIZZAZIONE DELL'ACCORDO

1. Il progetto di accordo è sottoposto all'autorizzazione della Banca d'Italia, che valuta la sua coerenza con le condizioni previste nell'articolo 69-quinquiesdecies, congiuntamente con le altre autorità competenti sulle banche comunitarie aderenti all'accordo, in conformità delle pertinenti disposizioni dell'Unione europea.
2. La Banca d'Italia disciplina il procedimento per l'autorizzazione di cui al comma 1.
3. Il progetto di accordo e ogni sua modifica sono trasmessi all'autorità di risoluzione a seguito dell'autorizzazione di cui al comma 1.
(Articolo inserito dall’ art. 1, comma 12, D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181, che ha inserito l’intero Capo 02-I, a decorrere dal 16 novembre 2015 ai sensi di quanto disposto dall’ art. 3, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 181/2015)

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