DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER PROGETTI DI SOCIAL INNOVATION1. Al fine di conseguire il più adeguato ed efficace sviluppo e la completa realizzazione dei progetti promossi nell'ambito degli interventi di social innovation, in coerenza con il Programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a trasferire la proprietà intellettuale dei progetti nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi e la relativa gestione e utilizzazione a favore dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'ambito delle regioni meno sviluppate, a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Per l'attuazione del comma 1 e per la completa realizzazione e conclusione dei progetti ivi previsti, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca provvede all'erogazione delle somme assegnate per le attività e gli investimenti già realizzati e verificati dall'amministrazione.
3. Le disposizioni attuative emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca devono ispirarsi a princìpi e criteri di semplificazione per la gestione contabile e finanziaria dei fondi destinati ai progetti di cui al comma 1 e provvedere alla regolamentazione più efficace e celere delle modalità e dei termini di conclusione e di gestione degli stessi.
3-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile e i processi di innovazione sociale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche i proventi ricevuti a titolo di contributi in natura, definiti dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, per progetti di innovazione sociale ai sensi dell'articolo 8 del decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 84/Ric del 2 marzo 2012.
(Comma aggiunto dall’ art. 5-ter, comma 1, D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 giugno 2019, n. 58)
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)