INCREMENTO DEL CONTINGENTE DI PERSONALE DELLE FORZE ARMATE DA DESTINARE ALLE ESIGENZE DI SICUREZZA DEL VERTICE DEI PAESI DEL G71. Al fine di rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del vertice tra i sette maggiori Paesi industrializzati (G7), il contingente di personale delle Forze armate di cui all'articolo 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato, dal 1° maggio 2017 al 28 maggio 2017, di 2.900 unità. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente comma, pari a 5.360.019 euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
(Articolo inserito dalla legge di conversione 21 giugno 2017, n. 96)