Codice Civile art. 2104


DILIGENZA DEL PRESTATORE DI LAVORO
1. Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall' interesse dell' impresa e da quello superiore della produzione nazionale.
2. Deve inoltre osservare le disposizioni per l' esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall' imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

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