Mancata trascrizione della domanda giudiziale di accertamento de servitù prediale. Inopponibilità al terzo acquirente. (Cass. Civ., Sez. II, sent. n. 28779 del 17 ottobre 2023)

Nel caso in cui colui che agisce per l’accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli art. 111 c.p.c., comma 4, e art. 2653 cod.civ., n. 1, a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l’atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l’opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404 c.p.c., comma 1.

Commento

(di Daniele Minussi)
La funzione della trascrizione della domanda giudiziale è quella di salvaguardare i diritti della parte attrice, che per tale via può garantirsi il c.d. "effetto prenotativo", destinato a consolidarsi per effetto dell'emanazione della sentenza di accoglimento della domanda attorea. Nel caso di specie, la mancata esecuzione della formalità pubblicitaria relativa alla domanda introdotta per tutelare il proprio diritto di servitù non può che esitare nell'inopponibilità della susseguente pronunzia nei confronti del soggetto che abbia acquistato il bene nelle more del giudizio. L'acquirente dunque ben potrà avvalersi del rimedio dell'opposizione di terzo, senza che gli siano opponibili gli esiti del giudizio. Tale conclusione non è influenzata dalla trascrizione dell'atto costitutivo del diritto reale parziario, essendo l'inopponibilità relativa alla sentenza che abbia definito il giudizio relativo alla violazione di tale diritto da parte del titolare del fondo servente.

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