Cass. Civ., Sez. II, n. 6166/2006. Determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto.

Il requisito della determinatezza o determinabilità dell'oggetto di un contratto relativo a un bene immobile (nella specie: compravendita), non postula l'indicazione di tre confini, richiesta dall’articolo 29 della legge 27 febbraio 1985 n. 52 al solo fine della trascrizione dell'atto, ma soltanto la sicura individuabilità del bene, che può avvenire anche mediante l'indicazione nel contratto dei suoi dati catastali e il riferimento alle mappe censuarie.
Dal mutamento della destinazione urbanistica non deriva l'attribuzione a un terreno di una natura oggettivamente diversa da quella originaria, ma unicamente l’attitudine del bene a una diversa modalità di sfruttamento. Questa, pertanto, interferendo unicamente nella vicenda economica del rapporto, non rende impossibile la pronuncia di una sentenza che produca gli effetti del contratto non concluso, ove non sia l'acquirente a dolersi della completa diversità del bene, per genere o capacità funzionali, rispetto a quello contrattato.

Commento

La pronunzia riguarda l'ipotesi in cui l'indicazione del numero di mappale relativo ad un bene immobile non sia integrata dalle coerenze. Diversa è l'ipotesi di divergenza che potrebbe aver luogo nell'ipotesi in cui ad un numero di particella catastale indicato come identificativo dell'immobile non facesse riscontro l'indicazione delle coerenze. In quest'ultimo caso la giurisprudenza ha statuito, relativamente al problema della identificazione del bene oggetto della vendita, nel senso della prevalenza proprio di tali risultanze (Cass. Civ., Sez.II, 7138/90).

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