MODIFICHE ALL'ARTICOLO 60 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 20051. All'articolo 60 del decreto legislativo n. 82 del 2005 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «utilizzabile» a: «vigenti» sono sostituite dalle seguenti: «rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre pubbliche amministrazioni, anche solo per fini statistici, nel rispetto delle competenze e delle normative vigenti e possiedono i requisiti di cui al comma 2»;
b) al comma 2, secondo periodo, le parole da: «La realizzazione» a: «di cui all'articolo 73» sono sostituite dalle seguenti: «Tali sistemi informativi possiedono le caratteristiche minime di sicurezza, accessibilità e interoperabilità e sono realizzati e aggiornati secondo le regole tecniche di cui all'articolo 71»;
c) il comma 3 è abrogato;
d) al comma 3-bis, alinea, le parole: «e fino all'adozione del decreto di cui al comma 3» sono soppresse;
e) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente: «3-ter. L'AgID pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco delle basi di dati di interesse nazionale realizzate ai sensi del presente articolo.».