Erede legittimo che agisce in riduzione contro donazioni dissimulate. Regime probatorio. (Cass. Civ., Sez. II, ord. n. 29821 del 27 ottobre 2023)

Quando la successione legittima si apre su un “relictum” insufficiente a soddisfare i diritti dei legittimari alla quota di riserva, avendo il “de cuius” fatto in vita donazioni che eccedono la disponibile, la riduzione delle donazioni pronunciata su istanza del legittimario ha funzione integrativa del contenuto economico della quota ereditaria di cui il legittimario stesso è già investito “ex lege”, determinando il concorso della successione legittima con la successione necessaria. Pertanto, la circostanza che il legittimario, nel chiedere l’accertamento della simulazione di atti compiuti dal “de cuius”, abbia fatto riferimento alla quota di successione “ab intestato” non implica che egli abbia inteso far valere i suoi diritti di erede piuttosto che quelli di legittimario, qualora dall’esame complessivo della domanda risulti che l’accertamento sia stato comunque richiesto per il recupero o la reintegrazione della quota di legittima lesa.
In ipotesi di insufficienza del relictum è gioco forza che i diritti riconosciuti dalla legge al legittimario non potrebbero essere soddisfatti altrimenti se non a scapito dei simulati acquirenti donatari, una volta fornita la prova della simulazione.
Il legittimario erede ab intestato, il quale agisce in riduzione contro i donatari (o i legatari), non abdica né al titolo di erede legittimo in favore del titolo di legittimario, né alla quota ereditaria conseguita in virtù della successione intestata in favore della quota riservata. Il legittimario, piuttosto, fa valere tale sua qualità, concorrente con quella di erede legittimo, per far sì che la quota di successione intestata si adegui, in valore, alla quota di riserva tramite la riduzione delle donazioni e dei legati, ovvero che possa espandersi tramite il recupero con l’accertamento della nullità di atti dissimulati, di beni all’apparenza fuoriusciti dal patrimonio, avvalendosi però a tal fine del più agevole regime probatorio riservato al legittimario.

Commento

(di Daniele Minussi)
La portata pratica della sentenza in esame si impernia sul non agevole tema del rapporto tra successione necessaria e successione legittima. Esse devono considerarsi due specie dello stesso genere, perché entrambe di matrice legale, contrassegnate dal comune scopo di proteggere gli interessi della famiglia. La successione legittima ha tuttavia ad oggetto soltanto il relictum, mentre i diritti riservati ai legittimari si calcolano aggiungendo al relictum anche il donatum. La quota del legittimario che faccia valere tale qualità, deve essere computata non già nella (minore) misura che risulterebbe dall'applicazione delle norme generali di cui alla successione ab intestato, bensì nella (maggiore) misura maggiore risultante dal calcolo della porzione legittima. Le norme sulla riserva costituiscono un limite all'applicazione delle regole generali sul riparto dell'eredità ab intestato, sostituendosi a queste. Quale esito applicativo pratico, la sentenza in commento inferisce che il legittimario leso per effetto di atti di disposizione apparentemente a titolo oneroso, dissimulanti liberalità donative, possa avvalersi delle regole probatorie meno stringenti tipiche della posizione del terzo senza che, in senso contrario, possa essere prospettata la di lui (parallela) qualità di erede ab intestato.

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