Cessione di azienda o cessione dei singoli cespiti che ne fanno parte? (Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 33437 del 30 novembre 2023)

Ai fini della qualificazione come cessione di azienda, assoggettabile ad imposta di registro anzichè ad IVA, della compravendita di un complesso immobiliare, occorre tener presente che la prima, pur non richiedendo che l’esercizio dell’impresa sia attuale (bastando la preordinazione dei beni strumentali tra loro interdipendenti ad integrare la potenzialità produttiva dell’azienda, che permane ancorchè non risultino cedute le pregresse relazioni finanziarie, commerciali e personali), presuppone il trasferimento non già di uno o più beni considerati nella loro individualità giuridica, ma di un insieme organicamente finalizzato ex ante all’esercizio dell’attività di impresa, e non è pertanto configurabile nell’ipotesi in cui il contratto abbia riguardato un complesso immobiliare assemblato e coordinato ex post dall’acquirente con i fattori occorrenti per elevare il compendio così costituito al rango di azienda, che in quanto tale non esisteva prima del trasferimento (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 1913 del 30/01/2007).
In quest’ottica, ove sussista una cessione di beni strumentali, atti, nel loro complesso e nella loro interdipendenza, all’esercizio di impresa, si deve ravvisare una cessione di azienda soggetta ad imposta di registro, mentre la cessione di singoli beni, inidonei di per sè ad integrare la potenzialità produttiva propria dell’impresa, deve essere assoggettata ad IVA; ai fini dell’assoggettamento all’imposta di registro non si richiede che l’esercizio dell’impresa sia attuale, essendo sufficiente l’attitudine potenziale all’utilizzo per un’attività d’impresa, nè è esclusa la cessione d’azienda per il fatto che non risultino cedute anche le relazioni finanziarie, commerciali e personali (Cass., Sez. 5, Sentenza n. 897 del 25/01/2002; conf. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 23857 del 19/11/2007 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27290 del 17/11/2017).

Commento

(di Daniele Minussi)
Annosa è la distinzione tra cessione d'azienda e cessione dei cespiti aziendali (quand'anche non singolarmente, ma in massa). La differenza, come è noto, conta non soltanto ai fini fiscali (essendo la cessione d'azienda soggetta ad imposta di registro mentre quella dei singoli beni assoggettata ad IVA), ma anche in relazione alla disciplina normativa applicabile. Si ponga mente al subingresso nei contratti di lavoro ai sensi dell'art. 2112 cod.civ., alla responsabilità per i debiti pregressi risultanti dai libri contabili ex all'art. 2560 cod.civ. , norme che si applicano soltanto quando oggetto della cessione è l'azienda (sia pure, per quanto attiene agli specifici fini di cui all'art.2112 cod.civ., nella assai ampia accezione di cui agli ultimi commi della norma citata, come novellata dal D.Lgs. 10 settembre 2003, n.276 ) e non i singoli cespiti in sè considerati. La giurisprudenza (Cass. Civ. Sez. Lavoro, 4010/98) ha accolto un principio oggettivo, in base al quale ciò che conta è il risultato effettivamente perseguito dalle parti e non l'apparenza determinata dal singolo atto o l'intenzione soggettiva dei contraenti. La pronunzia in esame mette a fuoco come, ai fini di far ritenere la cessione siccome avente ad oggetto l'azienda, non sia richiesto l'esercizio attuale dell'attività di impresa, bastando l'attitudine astratta dei beni, complessivamente considerati, allo svolgimento dell'attività imprenditoriale. Non rileva neppure il fatto che siano esclusi dalla cessione i rapporti finanziari e commerciali.

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